F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 167/AA del 08/05/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIOVINE-GHIRELLI-ACD LUCENTO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 512 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio GHIRELLI, Marina GIOVINE e della società A.C.D. LUCENTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FABIO GHIRELLI, allenatore di base, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento agli artt. 38, comma 1, 34, comma 1, e 41, comma 1, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico ed in relazione all’art. 38, commi 1 e 4, delle

N.O.I.F. per aver svolto nella stagione 2015/2016 attività tecnica a favore della socie

G.S.D. Lascaris, quale allenatore delle squadre minori, in costanza di tesseramento con la stessa, nonché per aver svolto sempre nella stagione sportiva 2015/2016, quantomeno dal maggio 2016, attività tecnica a favore della società A.C.D. Lucento;

 

MARINA GIOVINE, all’epoca dei fatti Presidente della A.C.D. Lucento, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere permesso o, comunque, non impedito, nella sua qualità, la violazione ascrivibile al Sig. Ghirelli Fabio;

 

A.C.D. LUCENTO, per responsabilità diretta ed oggettiva per la condotta ascrivibile ai propri tesserati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio GHIRELLI e Marina GIOVINE in proprio e, in qualità di Presidente, nellinteresse della società A.C.D. LUCENTO;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 (sessanta) giorni di squalifica per il Sig. Fabio GHIRELLI, di 60 (sessanta) giorni di inibizione per la Sig.ra Marina GIOVINE e di € 300,00 di ammenda per la società A.C.D. LUCENTO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dellaccordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dellart. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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