F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 169/AA del 08/05/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BARRA-D’ELIA-FLORIO-BANDIERA-ASD CITTA’ DI CARDITO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 651 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco Pio BARRA, Antonio Paolo D’ELIA, Carlo FLORIO, Antonio BANDIERA e della socieA.S.D. CITTADI CARDITO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCESCO PIO BARRA, calciatore, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara Città di CarditoFrattese 2000 del 03.01.2016, valevole per il campionato Mini Giovanissimi Napoli, nelle file della socieA.S.D. Città di Cardito, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

ANTONIO PAOLO D’ELIA, calciatore, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara Città di CarditoFrattese 2000 del 03.01.2016, valevole per il campionato Mini Giovanissimi Napoli, nelle file della socieA.S.D. Città di Cardito, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

CARLO FLORIO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Città di Cardito, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della socieA.S.D. Città di Cardito in occasione della gara Città di Cardito–Frattese 2000 del 03.01.2016, valevole per il campionato Mini Giovanissimi Napoli, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Francesco Pio Barra e Antonio Paolo DElia, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

ANTONIO BANDIERA, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Citdi Cardito, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Francesco Pio Barra e Antonio Paolo D’Elia e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito lutilizzo nella gara Città di Cardito–Frattese 2000 del 03.01.2016, valevole per il campionato Mini Giovanissimi Napoli;

A.S.D. CITTADI CARDITO, per responsabilità diretta ed oggettiva in violazione dell’art. 4, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascrivibile ai propri tesserati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Francesco Pio BARRA, Antonio Paolo D’ELIA, Carlo FLORIO e Antonio BANDIERA in proprio e, in qualità di Presidente, nellinteresse della socieA.S.D. CITTADI CARDITO;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Francesco Pio BARRA, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Antonio Paolo D’ELIA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Carlo FLORIO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Antonio BANDIERA, di 1 (uno) punto di penalizzazione e di € 200,00 di ammenda per la società A A.S.D. CITTADI CARDITO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dellaccordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dellart. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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