F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 171/AA del 15/05/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAPUANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 490 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Ezio CAPUANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
Ezio CAPUANO, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore con la società US Arezzo ed attualmente tesserato con la società Modena FC in qualità di allenatore della prima squadra, ha violato l'art.1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, l'art 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione a quanto previsto dall'art.38, comma 4, delle NOIF, dall'art. 41, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, perché, nell’estate del 2016, in costanza di tesseramento con la società Arezzo, prestava la propria attività di consulenza tecnica per la società Potenza SS, svolgendo inoltre attività di intermediazione tra i proprietari della società ed altre persone, al fine di favorirne la cessione, cessione poi non concretizzatasi, ed infine prendendo parte attiva ad una cordata di imprenditori, il c.d. Gruppo Maltese, che nel mese di ottobre dello scorso anno ha formulato una proposta irrevocabile di acquisto della società Potenza calcio;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ezio CAPUANO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica e € 4.000,00 (quattromila/00) di ammenda nei confronti del Sig. Ezio CAPUANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.