F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 172/AA del 18/05/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BENASSI- POLISPORTIVA DILETTANTISTICA LENTIGIONE CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 593 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Andrea BENASSI e della sociePOLISPORTIVA DILETTANTISTICA LENTIGIONE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

Andrea BENASSI, allepoca defatti Presidente e legale rappresentante della sociePOLISPORTIV DILETTANTISTICA   LENTIGION CALCI è   incorso   nella

violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S. in relazione ai punti A5) e A9) del Comunicato Ufficiale n. 167/2015 della  Lega Nazionale  Dilettanti, Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 10/07/2015 ore 18.00, la fidejussione bancaria e la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte alleffettuazione del predetto incombente;

 

POLISPORTIVA  DILETTANTISTICA  LENTIGIONE  CALCIO,  per  responsabilità

diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, C.G.S., per le violazioni addebitate al proprio Presidente, sig. Andrea BENASSI;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea BENASSI in proprio e, in qualità di Presidente, nellinteresse della sociePOLISPORTIVA DILETTANTISTICA LENTIGIONE CALCIO;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo allapplicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione nei confronti del Sig. Andrea BENASSI e di € 666,67 di ammenda per la soceiPOLISPORTIVA DILETTANTISTICA LENTIGIONE CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dellaccordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dellart. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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