F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 179/AA del 26/05/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI BELLA – ALLEGRETTTI -SS ISCHIA ISOLA VERDE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 638 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Vittorio DI BELLO, Massimo Emiliano ALLEGRETTI e della società S.S. ISCHIA ISOLA VERDE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VITTORIO DI BELLO, Amministratore Unico della soc. SS Ischia Isolaverde S.r.l., all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Filippo Di Meglio e Andrea Di Iorio e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo, il primo, nella gara Ischia Isolaverde

S.r.l. - Virtus Ponticelli del 15.11.2014, il secondo, nella gara Ischia Isolaverde S.r.l. - Sport Village del 14.02.2015;

 

MASSIMO EMILIANO ALLEGRETTI, indicato come Dirigente Accompagnatore della soc. SS Ischia Isolaverde S.r.l., all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società SS Ischia Isolaverde

S.r.l. in occasione della gara Ischia Isolaverde S.r.l. - Sport Village del 14.02.2015, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Andrea Di Iorio, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

S.S. ISCHIA ISOLA VERDE, per responsabilità diretta ed oggettiva in violazione dell’art. 4, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta ascrivibile ai propri tesserati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Massimo Emiliano ALLEGRETTI e Vittorio DI BELLO in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società S.S. ISCHIA ISOLA VERDE;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi e 20 (venti) gg di inibizione per il Sig. Vittorio DI BELLO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Massimo Emiliano ALLEGRETTI, di 2 (due) punti di penalizzazione e di € 265,00 di ammenda per la società S.S. ISCHIA ISOLA VERDE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

 

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