F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 180/AA del 31/05/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FUSCO – GATTA – MESSINA – ROMANO – ASD GIOVANI CARINOLA – ASD POL MONDRAGONE – VIS CARANO CALCIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 270 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Lorenzo FUSCO,  Carmine  GATTA,  Michele  Emilio  MESSINA,  Ernesto  ROMANO  e  delle  società

A.S.D. OASI GIOVANI CARINOLA, ASDPOL SPORTING MONDRAGONE e A.S.D. S.S.

VIS CARANO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LORENZO FUSCO, Presidente della A.S.D. S.S. VIS CARANO CALCIO all’epoca dei fatti, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1),

C.G.S. per aver fatto partecipare la propria squadra al torneo denominato “SUMMER CUP” categoria “giovanissimi” svoltosi a Maranola (LT) dal 16.05.2016 al 12.06.2016 pur essendo a conoscenza della irregolarità della manifestazione, in quanto non autorizzata dalla F.I.G.C.;

 

CARMINE GATTA, Presidente della A.S.D. OASI GIOVANI CARINOLA all’epoca dei fatti, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1),

C.G.S. per aver fatto partecipare la propria squadra al torneo denominato “SUMMER CUP” categoria “giovanissimi” svoltosi a Maranola (LT) dal 16.05.2016 al 12.06.2016 pur essendo a conoscenza della irregolarità della manifestazione, in quanto non autorizzata dalla F.I.G.C.;

 

MICHELE EMILIO MESSINA, Presidente della ASDPOL SPORTING MONDRAGONE

all’epoca dei fatti, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), C.G.S. per aver fatto partecipare la propria squadra al torneo denominato “SUMMER CUP” categoria “giovanissimi” svoltosi a Maranola (LT) dal 16.05.2016 al 12.06.2016 pur essendo a conoscenza della irregolarità della manifestazione, in quanto non autorizzata dalla F.I.G.C.;

 

ERNESTO ROMANO, tesserato con la qualifica di allenatore per la società d A.S.D. Città di Minturno Marina (a seguito di cambio di denominazione attualmente ASD Città di Minturno) allepoca dei fatti, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), C.G.S. per aver collaborato con il Sig. ASSAIANTE Luigi, Presidente della A.S.D. Cassio Club di Formia allepoca dei fatti, alla organizzazione del torneo denominato “SUMMER CUP” categoria “giovanissimi” svoltosi a Maranola (LT) dal 16.05.2016 al 12.06.2016, per il quale era stata inizialmente richiesta ed ottenuta l’autorizzazione prevista dall’art. 28 del Regolamento della LND e, successivamente, rinunciata a seguito delle spese richieste dalla FIGC ritenute eccessive, proseguendo la sua attività di coordinatore pur sapendo della rinuncia alla suddetta autorizzazione;

 

A.S.D. OASI GIOVANI CARINOLA, per responsabilità diretta e oggettiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

ASDPOL SPORTING MONDRAGONE, per responsabilità diretta e oggettiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

A.S.D. S.S. VIS CARANO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Lorenzo FUSCO, dal Sig. Carmine GATTA in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società A.S.D. OASI GIOVANI CARINOLA, dal sig. Michele Emilio MESSINA in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società ASDPOL SPORTING MONDRAGONE, dal Sig. Ernesto ROMANO e dal sig. Mario Truglio, in qualità di Presidente, nell’interesse della società A.S.D. S.S. VIS CARANO CALCIO;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo allapplicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il sig. Lorenzo FUSCO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Carmine GATTA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Michele Emilio MESSINA, di 6 (sei) mesi di inibizione per il sig. Ernesto ROMANO e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. OASI GIOVANI CARINOLA, € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASDPOL SPORTING MONDRAGONE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. S.S. VIS CARANO CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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