F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 191/AA del 26/06/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GIOVINE – SANSEVERINO – ASD LUCENTO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 511 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Denis SANSEVERINO, della Sig.ra Marina GIOVINE e della società A.C.D. LUCENTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DENIS SANSEVERINO, allenatore di base, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento agli articoli 38, comma 1, 34, comma 1 e 41, comma 1, del vigente Regolamento per il Settore Tecnico ed in relazione all’articolo 38, commi 1 e 4 delle NOIF, per aver svolto nella stagione sportiva 2015/2016 attività collaborativa tecnica a favore della società A.C.D. Lucento, quantomeno dal Marzo 2016, seppur tesserato nella stessa stagione sportiva 2015/2016 con la socieconsorella G.S.D. Lascaris come responsabile della scuola calcio;

 

MARINA GIOVINE, Presidente della A.C.D. Lucento nella stagione 2015/2016, per avere permesso o, comunque, non impedito, nella sua qualità, la violazione ascrivibile al Sig. Denis Sanseverino, il tutto contravvenendo il dettato di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’art. 38, comma 1, delle NOIF;

 

A.C.D. LUCENTO, per responsabilità diretta ed oggettiva in quanto società alla quale appartenevano i deferiti al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Denis SANSEVERINO e dalla Sig.ra Marina GIOVINE in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società A.C.D. LUCENTO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 60 (sessanta) giorni di squalifica per il Sig. Denis SANSEVERINO, di 60 (sessanta) giorni di inibizione per la Sig.ra Marina GIOVINE e di € 300,00 di ammenda per la società A.C.D. LUCENTO; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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