F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 192/AA del 26/06/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FIORINI – LISI – MIZZONI – VALENTI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 513 pfi  16/17  adottato  nei  confronti  dei  Sig.ri  Stefano FIORINI, Daniele LISI, Alessio MIZZONI e Damiano VALENTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

STEFANO FIORINI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la società ASD Morolo Calcio, per aver tenuto un comportamento in contrasto con l’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e con gli artt. 40 comma 2 delle NOIF e 37, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico. Infatti, in sede di audizione, ha dichiarato che due volte al mese è solito recarsi presso il Campo sportivo del Casale a Frosinone collaborando con i ragazzi di età tra i 6 e i 10 anni della Pro Calcio Soccer School, Società Sportiva affiliata all’ENDAS, Ente di promozione;

 

DANIELE LISI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore per la società ASD Morolo Calcio, per aver tenuto un comportamento in contrasto con l’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e con gli artt. 40, comma 2, delle NOIF e 37, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico. Infatti, in sede di audizione, ha dichiarato di essere un calciatore delle Società ASD Morolo Calcio e di collaborare con la Pro Calcio Anagni per organizzare eventi dell’ENDAS;

 

ALESSIO MIZZONI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore di base con la società USD Arce, per aver tenuto un comportamento in contrasto con l’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e con l’art. 38, comma 4, delle NOIF, con gli artt. 38, comma 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico. Infatti, in sede di audizione, ha dichiarato di essere tesserato anche con l’ENDAS, Ente di Promozione Sportiva, riconosciuta dal CONI, per la sezione di Frosinone per la Società Pro Calcio Soccer School e di svolgere attività esclusivamente con tesserati ENDAS, a livello bambini scuola calcio, di età tra i 6 e i 12 anni;

 

DAMIANO VALENTI, all’epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore di base per la società Juniores Regionale della società Monte San Giovanni Campano, per aver tenuto un comportamento in contrasto con l’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, con l’art. 38, comma 4, delle NOIF, con gli art. 38, comma 1, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico. Infatti, in sede di audizione, ha dichiarato di allenare la società Juniores regionale del Monte San Giovanni Campano e di collaborare, saltuariamente, con la scuola calcio dell’ASD del Frusino affiliata all’OPES Ente di promozione sportiva. Tali circostanze sono state confermate dal sig. Di Tullio Davide Presidente della società ASD Frusino che ha precisato che il sig. Valenti collabora saltuariamente, senza essere tesserato, con la Scuola calcio affiliata all’OPES;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Stefano FIORINI, Daniele LISI, Alessio MIZZONI e Damiano VALENTI;

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo allapplicazione della sanzione di mesi 2 (due) di squalifica per il Sig. Stefano FIORINI, di mesi 2 (due) di squalifica per il Sig. Daniele LISI, di mesi 2 (due) di squalifica per il Sig. Alessio MIZZONI e di mesi 2 (due) di squalifica per il Sig. Damiano VALENTI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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