F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2016-2017 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 194/AA del 28/06/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CHILELLI L CHILELLI D – SS LAZIO CALCIO A5

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1094 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Luciano CHILELLI, Daniele CHILELLI e della società A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUCIANO CHILELLI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D.

S.S. LAZIO Calcio a 5, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un comunicato stampa pubblicato sul sito web della sociewww.sslaziocalcioa5.it, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, nonché di riflesso anche quella propria dellistituzione federale nel suo complesso considerata con riferimento allorganizzazione ed alla fissazione delle giornate per le finali scudetto giovanili;

 

DANIELE CHILELLIall’epoca dei fatti calciatore tesserato della A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5, in violazione dellart. 1 bis, comma 1, e dellart. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un post” pubblicato sul social network facebook, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, nonché di riflesso anche quella propria dellistituzione federale nel suo complesso considerata, con riferimento allorganizzazione ed alla fissazione delle giornate per le finali scudetto giovanili;

 

A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5, in violazione degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo  di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo presidente e legale rappresentante, Sig. Chilelli Luciano; nonché violazione dell’art. 4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal calciatore tesserato per la stessa, Sig. Chilelli Daniele;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri, Daniele CHILELLI e Luciano CHILELLI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, nellinteresse della socieA.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5;

 

vista linformazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Daniele CHILELLI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Luciano CHILELLI, e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. S.S. LAZIO CALCIO A 5;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dellaccordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dellart. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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