F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 1/AA del 03/07/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: OLIVA – PANISI – AC FABBRICO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 589 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabrizio OLIVA e Cristiano PANISI, e della società A.C. FABBRICO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FABRIZIO OLIVA, Presidente della società A.C. Fabbrico, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis,1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dall'art. 38, comma 1, delle NOIF per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Panisi Cristiano di svolgere l'attività di allenatore in favore della Soc. A.C. Fabbrico, in assenza di tesseramento;

 

CRISTIANO PANISI, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, 1° comma, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dallo stesso articolo 1 bis, comma 5, dagli articoli 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e dall'art. 38, comma 1, delle NOIF;

 

A.C. FABBRICO, per responsabilità diretta ed oggettiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, per le violazioni ascritte ai soggetti avvisati;

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabrizio OLIVA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, nell’interesse della società A.C. FABBRICO, e dal Sig. Cristiano PANISI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Fabrizio OLIVA, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Cristiano PANISI e di € 500 (cinquecento) di ammenda per la società A.C. FABBRICO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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