F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 3/AA del 03/07/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BARANI – CASCIOLI – MATTOGNO – PASQUAZI – TEMOFONTE – APD PALOCCO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1151 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Moreno BARANI,        Luca CASCIOLI, Paolo MATTOGNO, Andrea PASQUAZI, Alessandro TEMOFONTE e della società A.P.D. PALOCCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MORENO BARANI, all’epoca dei fatti tesserato per la A.P.D. Palocco, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver gravemente leso l’onore, il prestigio e la reputazione del Presidente della A.S.D. Poli Calcio, Sig. Luca Brugnoli, e di riflesso quelli propri di essa stessa Società, nella quale ultima il BARANI ebbe a militare nel corso delle stagioni sportive 2013-14 e 2015-16, a seguito di frasi ed espressioni pubblicate sul portale online della testata giornalistica “Gazzetta Regionale”;

 

LUCA CASCIOLI, all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Praeneste Calcio, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver gravemente leso l’onore, il prestigio e la reputazione del Presidente dell’A.S.D. Poli Calcio, Sig. Luca Brugnoli, e di riflesso quelli propri di essa stessa Società, nella quale ultima il CASCIOLI ebbe a militare nel corso della stagione sportiva 2010-11, a seguito di frasi ed espressioni pubblicate sul portale online della testata giornalistica “Gazzetta Regionale”;

 

PAOLO MATTOGNO, all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Atletico Olevano 1964, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver gravemente leso l’onore, il prestigio e la reputazione del Presidente della A.S.D. Poli Calcio, Sig. Luca Brugnoli, e di riflesso quelli propri di essa stessa Società, nella quale ultima il MATTOGNO ebbe a militare nel corso della stagione sportiva 2015-16, a seguito di frasi ed espressioni pubblicate sul portale online della testata giornalistica “Gazzetta Regionale”;

 

ANDREA PASQUAZI, all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. US Cavese 1919, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver gravemente leso l’onore, il prestigio e la reputazione del Presidente della A.S.D. Poli Calcio, Sig. Luca Brugnoli, e di riflesso quelli propri di essa stessa Società, nella quale ultima il PASQUAZI ebbe a militare nel corso delle stagioni sportive 2013-14 e 2015-16, a seguito di frasi ed espressioni pubblicate sul portale online della testata giornalistica “Gazzetta Regionale”;

 

ALESSANDRO TEMOFONTE, all’epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Valle Martella Calcio, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver gravemente leso l’onore, il prestigio e la reputazione del Presidente della A.S.D. Poli Calcio, Sig. Luca Brugnoli, e di riflesso quelli propri di essa stessa Società, nella quale

ultima il TEMOFONTE ebbe a militare nelle stagioni sportive 2012-13 e 2015-16, a seguito di frasi ed espressioni pubblicate sul portale online della testata giornalistica “Gazzetta Regionale”;

 

A.P.D. PALOCCO, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per i comportamenti ascrivibili al proprio tesserato come sopra descritti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Moreno BARANI, Luca CASCIOLI, Paolo MATTOGNO, Andrea PASQUAZI, Alessandro TEMOFONTE e dal Sig. Marco Pini, in qualità di legale rappresentante, nell’interesse della società A.P.D. PALOCCO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica in gare di Campionato per il Sig. Moreno BARANI, 2 giornate di squalifica in gare di Campionato per il Sig. Luca CASCIOLI, 2 giornate di squalifica in gare di Campionato per il Sig. Paolo MATTOGNO, 2 giornate di squalifica in gare di Campionato per il Sig. Andrea PASQUAZI, 2 giornate di squalifica in gare di Campionato per il Sig. Alessandro TEMOFONTE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.P.D. PALOCCO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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