F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 4/AA del 03/07/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LAUDA – MEOLA – NORCIA – ASD GRECI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 665 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Giovanni LAUDA, Jonathan Michel MEOLA e Umberto NORCIA, e della Società A.S.D. GRECI, avente ad oggetto le seguenti condotte:

 

GIOVANNI LAUDA, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della soc. A.S.D. GRECI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. GRECI in occasione della gara Greci - Sporting Vallesaccarda del 22.11.2015, valevole per il campionato Terza Categoria – Avellino - Girone “E”, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore MEOLA Jonathan Michel, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

JONATHAN MICHEL MEOLA, calciatore, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara Greci - Sporting Vallesaccarda del 22.11.2015, valevole per il campionato Terza Categoria – Avellino - Girone “E”, nelle file della società A.S.D. GRECI, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

UMBERTO NORCIA, all’epoca dei fatti Presidente della soc. A.S.D. GRECI, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore MEOLA Jonathan Michel e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara Greci – Sporting Vallesaccarda del 22.11.2015, valevole per il campionato Terza categoria – Avellino - Girone “E”;

 

A.S.D. GRECI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni LAUDA, dal Sig. Jonathan Michel MEOLA e dal Sig. Umberto NORCIA in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, nell’interesse della società A.S.D. GRECI;


vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni LAUDA, di 1 (una) giornata di squalifica per il sig. Jonathan Michel MEOLA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Umberto NORCIA e di € 200 (duecento) di ammenda ed 1 punto di penalizzazione per l’ASD GRECI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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