F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 7/AA del 03/07/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE MARIA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 493 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Michele DE MARIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MICHELE DE MARIA, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dall'articolo 17 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto l'attività di allenatore in favore della ASD Real Theodicea, in assenza della necessaria abilitazione;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele DE MARIA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 100 (cento) giorni di squalifica nei confronti del Sig. Michele DE MARIA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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