F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 9/AA del 05/07/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARINO – LO BUE – POL.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1031 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore MARINO, Francesco LO BUE e della Società POL. PACECO 1976, avente ad oggetto le seguenti condotte:

 

SALVATORE MARINO, Presidente pro tempore della società Pol. Paceco 1976, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’ art. 39, commi 3 e 4, delle N.O.I.F. e dall’art. 10, commi 2 e 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere fatto partecipare alle gare del 04.02.2017 e del 08.02.2017, del Campionato Regionale di Eccellenza per la società Paceco 1976, il calciatore Lo Bue Francesco, non regolarmente tesserato, all’epoca dello svolgimento delle predette gare;

 

FRANCESCO LO BUE, calciatore professionista, attualmente non tesserato, per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’ art. 39, commi 3 e 4, delle N.O.I.F. e dall’art. 10, commi 2 e 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, per avere il suddetto partecipato alle gare del 04.02.2017 e del 08.02.2017, del Campionato Regionale di Eccellenza, per la società Paceco 1976, pur non essendo, all’epoca dello svolgimento delle predette gare, regolarmente tesserato;

 

POL. PACECO 1976, per la violazione di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta in ordine alla violazione ascritta al proprio Presidente.

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco LO BUE e dal Sig. Salvatore MARINO in proprio e, in qualità di Presidente pro tempore, nell’interesse della società POL. PACECO 1976;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Salvatore MARINO, di 2 (due) giornate di squalifica per il sig. Francesco LO BUE e di € 500,00 (cinquecento) di ammenda ed 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza nella stagione sportiva 2017/2018 per la società POL. PACECO 1976;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it