F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 11/AA del 10/07/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SALERNO – TASCONE – LANZILLO – BERAINA – IUMIENTO – SCD PROMOTION SOCCER

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 625 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe SALERNO, Massimiliano TASCONE, Gaetano LANZILLO, Stefano BERTANIA, Giovanni IUMENTO e della società S.C.D. PROMOTION SOCCER, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE SALERNO, Presidente della società della S.C.D Promotion Soccer, per la violazione di cui all’ art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Salvatore MIRONE ed Emanuele RUSSO ed a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo, in favore della Soc. S.C.D PROMOTION SOCCER: a) del calciatore Salvatore MIRONE nelle gare A.S.D. Montecalcio - S.C.D. Promotion Soccer del 9.11.2015 (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania), Pro Calco Napoli - S.C.D. Promotion Soccer del 13.12.2015, (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania) e Promotion Soccer – Real Mugnano del 21.12.2015 (Campionato Allievi B Provinciali, Girone D, C.R. della Campania); b) del calciatore Emanuele RUSSO nelle gare Montecalcio - S.C.D. Promotion Soccer del 9.11.2015 (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania) e Pro Calco Napoli - S.C.D. Promotion Soccer del 13.12.2015, (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania);

 

MASSIMILIANO TASCONE, Direttore Sportivo della S.C.D PROMOTION SOCCER ed incaricato di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori, per la violazione di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Salvatore MIRONE ed Emanuele RUSSO ed a far sottoporre gli stessi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo, in favore della Soc. S.C.D PROMOTION SOCCER: a) del calciatore Salvatore MIRONE nelle gare A.S.D. Montecalcio -

S.C.D. Promotion Soccer del 9.11.2015 (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania), Pro Calco Napoli - S.C.D. Promotion Soccer del 13.12.2015, (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania) e Promotion Soccer – Real Mugnano del 21.12.2015 (Campionato Allievi B Provinciali, Girone D, C.R. della Campania); b) del calciatore Emanuele RUSSO nelle gare Montecalcio - S.C.D. Promotion Soccer del 9.11.2015 (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania) e Pro Calco Napoli

- S.C.D. Promotion Soccer del 13.12.2015, (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania);

 

GAETANO LANZILLO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società S.C.D. PROMOTION SOCCER, per la violazione di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara A.S.D. Montecalcio - S.C.D. Promotion Soccer del 9.11.2015 (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania), in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Salvatore MIRONE ed Emanuele RUSSO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione del regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

STEFANO BERTAINA, Allenatore della Società S.C.D. PROMOTION SOCCER, per la violazione di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver proceduto in qualità di allenatore della squadra della medesima società, in occasione della gara Promotion Soccer – Real Mugnano del 21.12.2015 (Campionato Allievi B Provinciali, Girone D, C.R. della Campania), in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Salvatore MIRONE, alla sottoscrizione della relativa distinta, con attestazione del regolare tesseramento dei calciatori, consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

GIOVANNI IUMIENTO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società S.C.D. PROMOTION SOCCER, per la violazione di cui all’art. 1bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della gara Pro Calco Napoli - S.C.D. Promotion Soccer del 13.12.2015, (Campionato Giovanissimi, Girone E, C.R. della Campania), in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Salvatore MIRONE ed Emanuele RUSSO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione del regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

S.C.D. PROMOTION SOCCER per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata.

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe SALERNO in proprio e, nella qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società S.C.D. PROMOTION SOCCER, Massimiliano TASCONE, Gaetano LANZILLO, Stefano BERTAINA e Giovanni IUMIENTO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe SALERNO, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano TASCONE, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano BERTAINA, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Gaetano LANZILLO, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni IUMIENTO e di 2 punti di penalizzazione nel Campionato Allievi Provinciali 2016/2017 e € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.C.D. PROMOTION SOCCER;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it