F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 15/AA del 21/07/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: IONEL – ASD LECCO CALCIO A 5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 868 pf 16/17 adottato nei confronti della Sig.ra Elena IONEL e della società A.S.D. LECCO CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ELENA IONEL, Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. LECCO CALCIO A 5, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. e all’art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver corrisposto al calciatore, Sig. Rafael Adami, le somme accertate della Commissione Accordi Economici presso la LND con decisione prot. 191/Cae/2015- 16 del 23/08/2016, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

 

A.S.D. LECCO CALCIO A 5, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Elena IONEL in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LECCO CALCIO A 5;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per la Sig.ra Elena IONEL e di 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato 2017/2018 ed € 1.000,00 di ammenda per la società A.S.D. LECCO CALCIO A 5;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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