F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 16/AA del 25/07/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DE LIGUORIO – ESPOSITO – FREZZA F – FREZZA R – GHERARDI – TOSCANO – ASD LEONI FUTSAL CLUB ACERRA

 

-Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 649 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele DE LIGUORIO, Manuel ESPOSITO, Felice FREZZA, Raffaele FREZZA, Giuseppe GHERARDI, Carmine TOSCANO e della società A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DANIELE DE LIGUORIO, calciatore schierato per la soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alle gare Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calcetto del 01.04.2015, Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calcetto del 23.05.2015 e Leoni Futsal Club Acerra – Arci Uisp Scampia ASD del 26.03.2015, nelle file della società ASD Leoni Futsal Club Acerra, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

MANUEL ESPOSITO, calciatore schierato per la soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara Comprensorio Vesuviano - Leoni Futsal Club Acerra del 18.01.2015, nelle file della società ASD Leoni Futsal Club Acerra, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

FELICE FREZZA, indicato come Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società ASD Leoni Futsal Club Acerra in occasione delle gare Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calcetto del 01.04.2015, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Giovanni Calabria e Daniele De Liguoro, peraltro il primo sconosciuto all’archivio telematico AS 400, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che i medesimi partecipassero alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

RAFFAELE FREZZA, indicato come Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra, all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società ASD Leoni Futsal Club Acerra in occasione della gara Comprensorio Vesuviano - Leoni Futsal Club Acerra del 18.01.2015, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato Manuel Esposito, Leoni FutsalClub Acerra – Napoli Calcetto del 23.05.2015 e Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calcio A 5 del 23.11.2014, nelle quali è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato Carmine Toscano, Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calcetto del 23.05.2015 e Leoni Futsal Club Acerra – Arci Uisp Scampia ASD del 26.03.2015, nelle quali è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato Daniele De Liguoro, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che i medesimi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

GIUSEPPE GHERARDI, Presidente della soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra, all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Giovanni Calabria nella gara Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calcetto del 01.04.2015, Osvaldo Carlo Di Nardo nella gara New Club - Leoni Futsal Club Acerra del 07.12.2014, Manuel Esposito nella gara  Comprensorio Vesuviano - Leoni Futsal Club Acerra del 18.01.2015, Carmine Toscano nelle gare Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calcetto del 23.05.2015 e Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calcio A 5 del 23.11.2014 e Daniele De Liguorio nelle gare Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calcetto del 01.04.2015, Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calcetto del 23.05.2015 e Leoni Futsal Club Acerra – Arci Uisp Scampia ASD del 26.03.2015;

 

CARMINE TOSCANO, calciatore schierato per la soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alle gare Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calcetto del 23.05.2015 e Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calcio A 5 del 23.11.2014, nelle file della società ASD Leoni Futsal Club Acerra, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Daniele DE LIGUORIO, Manuel ESPOSITO, Felice FREZZA, Raffaele FREZZA, Giuseppe GHERARDI, Carmine TOSCANO e dal Sig. Giovanni Puzone, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 giornate di squalifica per il Sig. Daniele DE LIGUORIO, 2 giornate di squalifica per il Sig. Manuel ESPOSITO, 2 mesi di inibizione per il Sig. Felice FREZZA, 2 mesi di inibizione per il Sig. Raffaele FREZZA, 4 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe GHERARDI, 3 giornate di squalifica per il Sig. Carmine TOSCANO e di 3 punti di  penalizzazione  e  €  600,00  di  ammenda  per  la  società A.S.D.  LEONI  FUTSAL  CLUB ACERRA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi  dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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