F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 36/AA del 16/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BARBATI – ASD CAVENAGO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1178 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Luigi BARBATI e della società A.S.D. CAVENAGO FANFULLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUIGI BARBATI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. CAVENAGO FANFULLA, in violazione dell’art. 10 comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A9) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto al deposito, entro il termine del 12/07/2016, ore 18:00, della dichiarazione di disponibilità del campo di gioco Serie D e Juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

 

A.S.D. CAVENAGO FANFULLA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al Sig. Luigi BARBATI;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi BARBATI, in proprio e per conto, in qualità di legale rappresentante, della società A.S.D. CAVENAGO FANFULLA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Luigi BARBATI e di € 667,00 di ammenda, per la società A.S.D. CAVENAGO FANFULLA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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