F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 37/AA del 16/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BOZZATO – SSDARL VIGONTINA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1112 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Cristian BOZZATO e della società SSDARL VIGONTINA SAN PAOLO F.C., avente ad oggetto la seguente condotta:
CRISTIAN BOZZATO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società SSDARL Vigontina San Paolo F.C., in violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione ai punti A5), A6), A9) e B) del Comunicato Ufficiale n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti-Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12/07/2016 ore 18:00, rispettivamente la fideiussione bancaria di importo pari ad euro 31.000,00, la visura camerale aggiornata, la disponibilità del campo per la serie D e la domanda di iscrizione al campionato juniores e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;
SSDARL VIGONTINA SAN PAOLO F.C., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al Sig. Cristian BOZZATO;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristian BOZZATO, in proprio e per conto, in qualità di legale rappresentante, della società SSDARL VIGONTINA SAN PAOLO F.C.;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Cristian BOZZATO e di € 2.667,00 di ammenda, per la società SSDARL VIGONTINA SAN PAOLO F.C.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.