F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 48/AA del 18/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SORRENTINO – PRO PAGANI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 967 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Luigi SORRENTINO e della società A.S.D. PRO PAGANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

LUIGI SORRENTINO, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. PRO PAGANI, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39, 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Calabrese Alfonso, Apicella Carmine, Ferraioli Nunzio, Izzo Luigi, Sorrentino Alfonso Maria e di sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo degli stessi nelle gare Costa Amalfi/Pro Pagani del 30/11/2014, Nocerina Srl / Pro Pagani del 29.3.15, Olympic Salerno / Pro Pagani del 25.1.15, Pro Pagani / Olympic Salerno del 19.10.14, Pro Pagani /

U.S. Faiano 1965 del 7.12.14, Pro Pagani / Rocchese del 11.1.15, Pro Pagani / Giffonese del 22.3.15, Giffonese / Pro Pagani del14.12.14, Pro Pagani / Alfaterna del 8.2.15, Pro Pagani / Costa Amalfi del 8.3.15, Pro Pagani / Temeraria 1957 San Mango, Pro Pagani / Real Pontecagnano Faiano, Real Pontecagnano Faiano/Pro Pagani, Pro Pagani / Intercasali 2005, Real S. Egidio / Libertas Stabia;

 

A.S.D. PRO PAGANI, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il Sig. Luigi Sorrentino era Presidente e legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi SORRENTINO, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PRO PAGANI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 7 mesi di inibizione per il Sig. Luigi SORRENTINO, di € 400,00 di ammenda e 6 punti di penalizzazione per la società A.S.D. PRO PAGANI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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