F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 49/AA del 21/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ZELATORE-MAZZARIELLO-TARANTO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1030 pf 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Elisabetta ZELATORE, Michele MAZZARIELLO e della società TARANTO F.C. 1927 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ELISABETTA ZELATORE, all’epoca dei fatti Presidente della società Taranto F.C. S.r.l., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto nel pur legittimo diritto di critica, diramava in data 19/03/2017 un comunicato stampa contenente accuse ed apprezzamenti duri nei confronti dei propri atleti che determinavano una forte tensione tra squadra e tifoseria culminata con l’aggressione perpetrata all’interno dello stadio “E. Iacovone” in data 22/03/2017, nonché in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver posto in essere quale datore di lavoro ogni cautela al fine di evitare l’aggressione avvenuta all’interno dello stadio “E. Iacovone” in data 22/03/2017;

 

MICHELE MAZZARIELLO, all’epoca dei fatti Delegato ai rapporti con la tifoseria - SLO della società Taranto F.C. 1927 S.r.l., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver assunto, nel precipuo rispetto dei compiti assegnati alla propria funzione, ogni e più opportuna iniziativa e intervento finalizzato a prevenire ed evitare l’aggressione perpetrata ai danni dei calciatori della società Taranto F.C. 1927 S.r.l. nel corso dell’allenamento pomeridiano del 22/03/2017;

 

TARANTO F.C. 1927 S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascritta al proprio Presidente ed al proprio tesserato, nonché della violazione dell’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Elisabetta ZELATORE, in proprio e per conto, in qualità di legale rappresentante, della società TARANTO F.C. 1927 S.R.L. e dal Sig. Michele MAZZARIELLO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione e di € 3.334,00 di ammenda per la Sig.ra Elisabetta ZELATORE, di 4 mesi di inibizione e di € 2.000,00 di ammenda per il Sig. Michele MAZZARIELLO, ed € 6.000 di ammenda per la società TARANTO F.C. 1927 S.R.L;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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