F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 52/AA del 28/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: U.S. ALBINOLEFFE S.R.L.,
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 850 pf 16/17 adottato nei confronti della società U.S. ALBINOLEFFE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
U.S. ALBINOLEFFE S.R.L., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alle condotta antiregolamentare ascritta al proprio tesserato Simone ACERBIS;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianfranco Andreoletti in qualità di Presidente della società U.S. ALBINOLEFFE S.R.L.;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 1200,00 di ammenda per la società U.S. ALBINOLEFFE S.R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.