F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 54/AA del 04/09/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DIANIN – PEDRETTI – USD JERAGHESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1041 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Giorgio Pietro DIANIN, del Sig. Maurizio PEDRETTI e della società U.S.D. JERAGHESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIORGIO PIETRO DIANIN, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante dell’U.S.D. Jeraghese, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e 27 comma 2 delle N.O.I.F. in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2016/2017, che al prg. 2.1 disciplina i Limiti d’età Categoria Giovanissimi, che consentono di prendere parte all’attività Giovanissimi, nonché per la violazione dell’art. 10, co. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver omesso di esercitare un doveroso controllo sulla regolarità dell’impiego di un calciatore categoria Esordienti, in occasione di 3 gare del Campionato provinciale Giovanissimi;

 

MAURIZIO PEDRETTI, all’epoca dei fatti responsabile della squadra Giovanissimi 2002 dell’U.S.D. Jeraghese con funzioni di dirigente accompagnatore, in violazione degli artt. 1 bis, co. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, e 27 co. 2 delle N.O.I.F., in relazione al Comunicato Ufficiale n. 1 Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2016/2017, nonché della violazione dell’art. 61, co. 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver attestato la regolarità della posizione del calciatore Anastasia Davide sottoscrivendo le relative distinte gara, sebbene a conoscenza dei limiti di età che non consentivano tale partecipazione;

 

U.S.D. JERAGHESE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata dai Sigg.ri Giorgio Pietro DIANIN e Maurizio PEDRETTI l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giorgio Pietro DIANIN in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S.D. JERAGHESE e dal Sig. Maurizio PEDRETTI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 mese e 10 giorni di inibizione per il Sig. Giorgio Pietro DIANIN, 1 mese e 10 giorni di inibizione per il Sig. Maurizio PEDRETTI e di Euro 140,00 di ammenda per la società U.S.D. JERAGHESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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