F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 62/AA del 09/10/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: LA FALCE – ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1221 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Francesco LA FALCE e della società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO  CAMPIONI,  avente  ad  oggetto  la seguente condotta:

 

FRANCESCO LA FALCE, all’epoca dei fatti Presidente della A.S.D. ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.

1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall’articolo 44, comma 3, del Regolamento della L.N.D., dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della L.N.D. del 12/08/2016, lettere b) e c), per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante il sollecito a tal fine pervenuto dalla L.N.D. – Comitato Regionale Calabria;

 

A.S.D. ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco LA FALCE, in proprio e, in qualità in qualità di Presidente pro tempore, per conto della società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

  • rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Francesco LA FALCE e di € 334,00 di ammenda per la società A.S.D. ACCADEMIA CALCIO CAMPIONI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

F. I.G.C. - Segreteria  Federale – 2017-2018 - figc.it - atto non ufficiale - CU N. 63/AA del 11/10/2017 -  Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GUZZO MIGLIOCCHI - USD PARENTI

 

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1226 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Fabio GUZZO MAGLIOCCHI e della società U.S.D. PARENTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FABIO GUZZO MAGLIOCCHI, all’epoca dei fatti Presidente della società U.S.D. PARENTI, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall’articolo 44, comma 1 e 3, del Regolamento della L.N.D., dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal

C.U. n. 84 della L.N.D. del 12/08/2016, lettere b) e c), per non aver adempiuto all’obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della prima squadra, nonostante il sollecito a tal fine pervenuto dalla L.N.D. – C.R. Calabria;

 

U.S.D. PARENTI, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e Legale rappresentante;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio GUZZO MAGLIOCCHI e dal Sig. Elio Laurito, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società U.S.D. PARENTI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Fabio GUZZO MAGLIOCCHI e di € 334,00 di ammenda per la società U.S.D. PARENTI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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