F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 64/AA del 12/10/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI BIAGI – ASD LATERA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 848pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. FRANCESCO DI BIAGI e della società A.S.D. LATERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCESCO DI BIAGI, tesserato nella corrente stagione sportiva con la società ASD Latera come Dirigente, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali ai sensi dell’ articolo 1 bis, comma 1, del CGS, perché, al termine della gara Latera – Virtus Pilastro disputata il 27.11.16, valida per il campionato regionale di prima categoria, girone A, telefonava al numero Pronto AIA del CRA Lazio ed all’operatore che riceveva la telefonata (sig. Cesare Corsetti, tesserato AIA in qualità di arbitro fuori quadro – Osservatore Arbitrale) pronunciava parole gravemente offensive e minacciose nei confronti della classe arbitrale;

 

A.S.D. LATERA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione ascritta al proprio Dirigente;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. FRANCESCO DI BIAGI in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società A.S.D. LATERA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. FRANCESCO DI BIAGI e di € 200,00 di ammenda per la società A.S.D. LATERA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it