F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 68/AA del 19/10/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TORRE – PISANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 934 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. MICHELE TORRE e del Sig. ANGELO PISANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MICHELE TORRE, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della A.S.D. Caselle in Pittari Calcio, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D.Caselle in Pittari Calcio in occasione della gara Certosa di Padula- Caselle in Pittari Calcio del 04.01.2015, valevole per il Campionato di 2^ Categoria, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Pisano Angelo, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

ANGELO PISANO, all’epoca dei fatti calciatore della soc. A.S.D. Caselle in Pittari Calcio, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva , anche in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara Certosa di Padula-Caselle in Pittari Calcio del 04.01.2015, valevole per il Campionato 2^ Categoria, nelle file della società ASD Caselle in Pittari Calcio, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. MICHELE TORRE e del Sig. ANGELO PISANO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. MICHELE TORRE e di 1 giornata di squalifica per il Sig. ANGELO PISANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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