F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 70/AA del 20/10/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: POLITO-SORVILLO-REAL POSEIDON

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1202 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Ferdinando POLITO, Gerardo SORVILLO e della società A.S.D. REAL POSEIDON, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FERDINANDO POLITO, all’epoca dei fatti Presidente e Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. REAL POSEIDON, in violazione degli artt. 1 bis, comma, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. Gerardo Sorvillo e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara Caggianese-A.S.D. Real Poseidon del 21.12.2014 e valevole per il campionato di Calcio A5-Serie D - organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti-Comitato Regionale Campania; nonché in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, ed agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società nella gara Caggianese- A.S.D. Real Poseidon del 21.12.2014 valevole per il campionato di Calcio A5 -Serie D in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore Sig. Gerardo Sorvillo, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

GERARDO SORVILLO, all’epoca dei fatti calciatore, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara Caggianese-A.S.D. Real Poseidon del 21.12.2014 e valevole per il campionato di Calcio A5-Serie D organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti-Comitato Regionale Campania nelle file della società A.S.D. REAL POSEIDON, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. REAL POSEIDON, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente, nonché al proprio calciatore, nel cui interesse al momento della commissione dei fatti svolgevano l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Ferdinando POLITO, Gerardo SORVILLO e Carmine TEDESCO, per conto, in qualità di Presidente, della società A.S.D. REAL POSEIDON;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Ferdinando POLITO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Gerardo SORVILLO, di € 200,00 di ammenda ed 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. REAL POSEIDON;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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