F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 77/AA del 03/11/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FRETTI-BALANZONI-ALBA BORGO ROMA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 578 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicolò FRETTI, Alberto BALANZONI e della società A.C.D. ALBA BORGO ROMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

NICOLÒ FRETTI, calciatore attualmente tesserato per la società A.C.D. Alba Borgo Roma, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, ed in particolare per avere partecipato alle gare del Campionato Regionale Juniores Elite nella stagione sportiva 2016/17, Villafranca - Alba Borgo Roma del 10.9.2016; Alba Borgo Roma - Bussolengo del 17.9.2016; Pozzonovo - Alba Borgo Roma del 24.9.2016; Alba Borgo Roma - Lugagnano dell’1.10.2016 e S. Giovanni Lupatolo - Alba Borgo Roma dell’8.10.2016, per la A.C.D. Alba Borgo Roma, senza essere tesserato per tale società e quindi in posizione irregolare;

 

ALBERTO BALANZONI, all’epoca dei fatti dirigente della società A.C.D. Alba Borgo Roma, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva, e segnatamente per avere attestato, in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, nelle distinte di gara delle partite del Campionato Regionale Juniores Elite nella stagione sportiva 2016/17, Villafranca - Alba Borgo Roma del 10.9.2016; Alba Borgo Roma - Bussolengo del 17.9.2016; Pozzonovo - Alba Borgo Roma del 24.9.2016; Alba Borgo Roma - Lugagnano dell’1.10.2016 e S. Giovanni Lupatolo - Alba Borgo Roma dell’8.10.2016, contrariamente al vero, che il calciatore Nicolò Fretti era tesserato per la società A.C.D. Alba Borgo Roma;

 

A.C.D. ALBA BORGO ROMA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, nel cui interesse al momento della commissione dei fatti svolgevano l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Nicolò FRETTI, Alberto BALANZONI e Renato VENTURI, per conto, in qualità di Presidente, della società A.C.D. ALBA BORGO ROMA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 7 giornate di squalifica per il Sig. Nicolò FRETTI, di 40 giorni di inibizione per il Sig. Alberto BALANZONI, e di € 300,00 di ammenda e 3 punti di penalizzazione per la società A.C.D. ALBA BORGO ROMA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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