F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 81/AA del 16/11/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BOSSINI – FANTINO – ASD S

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 153 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Mirco BOSSINI, della Sig.ra Giuseppina FANTINO e della società A.S.D. SAN GIOVANNI CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MIRCO BOSSINI, Presidente della società Asd San Giovanni Calcio a 5 nella stagione 2016/2017, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e degli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Rexha Martin e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso delle gare: Asd San Giovanni Calcio a 5 - Fustal Pistoia del 12/02/2017, Asd San Giovanni Calcio a 5 - Rubor Scandicci del 26/02/201 e Asd San Giovanni Calcio a 5 - Cus Pisa del 19/03/2017, tutte valevoli per il campionato allievi regionali di calcio a 5;

 

GIUSEPPINA FANTINO, Dirigente della Società Asd San Giovanni Calcio a 5 e sottoscrittore quale dirigente accompagnatore delle distinte gara relative agli incontri Asd San Giovanni Calcio a 5 - Fustal Pistoia del 12/02/2017, Asd San Giovanni Calcio a 5 - Rubor Scandicci del 26/02/201 e Asd San Giovanni Calcio a 5 - Cus Pisa del 19/03/2017, tutte valevoli per il campionato allievi regionali di calcio a 5, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver ella svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Rexha Martin, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. SAN GIOVANNI CALCIO A 5, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mirco BOSSINI in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per contro della società A.S.D. SAN GIOVANNI CALCIO A 5, e dalla Sig.ra Giuseppina FANTINO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Mirco BOSSINI, di 30 giorni di inibizione per la Sig.ra Giuseppina FANTINO e di € 150,00  di ammenda e 2 punti di penalizzazione, alla squadra Allievi Regionali calcio a cinque per la stagione sportiva 2017/2018, per la società A.S.D. SAN GIOVANNI CALCIO A 5;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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