F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 83/AA del 22/11/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MARE’ – MATTIOLI – SSD A RL MIDLAND GLOBAL SPORT

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 188 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Luca MARÈ e Luca MATTIOLI e della  società  S.S.D. A R.L. MIDLAND  GLOBAL SPORT, avente  ad oggetto la seguente condotta:

 

LUCA MARÈ, Presidente della società Ssd a rl Midland Global Sport nella stagione 2016/2017, in violazione all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Fontanarosa Cristian e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso della gara Castellina in Chianti - Ssdarl Midland Global Sport del 24/03/2017, valevole per il campionato Calcio a 5, Serie C2;

 

LUCA MATTIOLI, Dirigente della società Ssd a rl Midland Global Sport e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore della distinta gara relativa all’incontro Castellina in Chianti - Ssdarl Midland Global Sport del 24/03/2017, valevole per il campionato Calcio a 5, Serie C2, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Fontanarosa Cristian, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

S.S.D. A R.L. MIDLAND GLOBAL SPORT, per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, i soggetti sopra indicati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luca MARÈ in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per contro della società S.S.D. A R.L. MIDLAND GLOBAL SPORT, e dal sig. LUCA MATTIOLI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Luca MARÈ, 20 giorni di inibizione per il Sig. Luca MATTIOLI, e di € 200,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione nel Campionato Serie C2 calcio a 5, stagione sportive 2017/2018, per la società S.S.D. A R.L. MIDLAND GLOBAL SPORT;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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