F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 86/AA del 29/11/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SANAVIA – SPANO’ A. – SPANO’ R. – CEDRO – MACHEDA – TERRANOVA – FALLITI – MACRI – USD PANORMUS- AC LOCRI – ASD POL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1281 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sigg. Cosimo FALLITI, Ivan SANAVIA, Rosario SPANO’, Antonio SPANO’, Rocco CEDRO, Giovanbattista TERRANOVA, Gerardo MACRI e della Sig.ra Michelina Loredana MACHEDA e delle società U.S.D. PANORMUS, A.C. LOCRI 1909 e A.S.D. POLISPORTIVA MOLOCHIESE avente ad oggetto la seguente condotta:

 

Cosimo FALLITI, tesserato in qualità di calciatore per la Società Real Melicucco, per avere organizzato, nell’interesse della Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”, unitamente al signor Salvatore Panarello, nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo Stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi-Bovetto Valanidi – Reggio Calabria un provino- stage riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie garanzie loro spettanti in relazione a tale evento nonché in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti, conseguendone un indebito vantaggio di natura economica, il tutto in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall’art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016-2017, e del successivo Comunicato n. 1 dell’1.07.2017, stagione sportiva 2017-2018;

 

Michelina Loredana MACHEDA, tesserata in qualità di Dirigente per la Società ASD Pol. Molochiese, per avere, omesso ogni necessario e dovuto controllo sulla regolarità dello stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo Stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi-Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti, così favorendo la partecipazione al predetto evento dei giovani  calciatori Cedro Rocco e D’Agostino Emanuele e, comunque, privi delle necessarie garanzie loro spettanti in relazione a tali eventi, il tutto in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall’art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016- 2017, e del successivo Comunicato n. 1 dell’1.07.2017, stagione sportiva 2017-2018;

 

Ivan SANAVIA, tesserato in qualità di calciatore per Società affiliata alla FIGC, per avere preso parte allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo Stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi-Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti nonché in assenza del necessario nulla-osta rilasciato dalla rispettiva società di appartenenza, il tutto in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall’art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016- 2017, e del successivo Comunicato n. 1 dell’1.07.2017, stagione sportiva 2017-2018;

 

Rocco CEDRO, tesserato in qualità di calciatore per Società affiliata alla FIGC, per avere preso parte allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo Stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi-Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti nonché in assenza del necessario nulla-osta rilasciato dalla rispettiva società di appartenenza, il tutto in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall’art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016- 2017, e del successivo Comunicato n. 1 dell’1.07.2017, stagione sportiva 2017-2018;

 

Giovambattista TERRANOVA, tesserato in qualità di calciatore per Società affiliata alla FIGC, per avere preso parte allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo Stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi-Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti nonché in assenza del necessario nulla-osta rilasciato dalla rispettiva società di appartenenza, il tutto in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall’art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016-2017, e del successivo Comunicato n. 1 dell’1.07.2017, stagione sportiva 2017-2018;

 

Gerardo MACRI, tesserato in qualità di calciatore per Società affiliata alla FIGC, per avere preso parte allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo Stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi-Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti nonché in assenza del necessario nulla-osta rilasciato dalla rispettiva società di appartenenza, il tutto in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall’art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016- 2017, e del successivo Comunicato n. 1 dell’1.07.2017, stagione sportiva 2017-2018;

 

Antonio SPANO’, tesserato in qualità di calciatore per Società affiliata alla FIGC, per avere preso parte allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo Stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi-Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali

territorialmente competenti nonché in assenza del necessario nulla-osta rilasciato dalla rispettiva società di appartenenza, il tutto in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall’art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del Comunicato Ufficiale n. 1 dell’1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016- 2017, e del successivo Comunicato n. 1 del 1.07.2017, stagione sportiva 2017-2018;

 

Rosario SPANO’, tesserato in qualità di calciatore per Società affiliata alla FIGC, per avere preso parte allo stage-raduno organizzato dalla Scuola Portieri Individuale “Numero Uno Xtreme”, che si è svolto nei giorni 30 giugno e 1 luglio 2017 presso lo Stadio “Ciccio Cozza” in località Longhi-Bovetto Valanidi – Reggio Calabria, riservato a giovani tesserati nati dal 1999 al 2005, in assenza delle necessarie autorizzazioni degli Organi Federali territorialmente competenti nonché in assenza del necessario nulla-osta rilasciato dalla rispettiva società di appartenenza, il tutto in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico (oggi sostituito integralmente dall’art. 28 Nuovo Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico) in relazione al punto 2.6 (titolato Raduno Giovani Calciatori) del Comunicato Ufficiale n. 1 del 1.07.2016 del Settore Giovanile e Scolastico, stagione sportiva 2016- 2017, e del successivo Comunicato n. 1 dell’1.07.2017, stagione sportiva 2017-2018;

 

USD  PANORMUS,  ASD  POLISPORTIVA  MOLOCHIESE,  A.C.  LOCRI  1909per

responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per le incolpazioni ascrivibili ai rispettivi tesserati, e comunque per i fatti rilevanti per l’ordinamento federale, ascrivibili agli stessi, posti in essere nell’interesse delle predette Società;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Cosimo FALLITI, Ivan SANAVIA, Rocco CEDRO, Giovambattista TERRANOVA, Gerardo MACRI’, Antonio SPANO’, Rosario SPANO’, dalla Sig.ra Michelina Loredana MACHEDA, dai Sig.ri Vincenzo SANFRATELLO, in qualità di Presidente, per conto della società USD PANORMUS, Carmine TEDESCO, in qualità di Presidente, per conto della società ASD POLISPORTIVA MOLOCHIESE, e dalla Sig.ra Antonella MODAFERRI, in qualità di Presidente, per conto della società A.C. LOCRI 1909;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 mesi di inibizione per il Sig. Cosimo FALLITI, di una giornata di squalifica per i Sig.ri Ivan SANAVIA, Rocco CEDRO, Giovambattista TERRANOVA, e Gerardo MACRI’, dell’ammonizione per i Sig.ri Antonio SPANO’ e Rosario SPANO’, di 40 giorni di inibizione per la Sig.ra Michelina Loredana MACHEDA, di € 100,00 di ammenda per la società USD PANORMUS, di € 200,00 di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA MOLOCHIESE e di € 400,00 di ammenda per la società A.C. LOCRI 1909;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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