F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 98/AA del 21/12/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BERNI – ACD TUSCAR

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 344 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Claudio BERNI e della società A.C.D. TUSCAR, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CLAUDIO BERNI, all’epoca dei fatti soggetto tesserato quale Dirigente accompagnatore per la società A.C.D. TUSCAR per aver in violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara A.S.D. SANGIOVANNESE 1927 / A.C.D. TUSCAR valevole per il campionato Giovanissimi provinciali (Arezzo) stagione sportiva 2017/18, gravemente leso l’onore, il prestigio e la reputazione dell’Arbitro che ebbe a dirigere detto incontro, nonché, per l’effetto e di riflesso, più in generale quelli propri dell’Istituzione Arbitrale nel suo complesso intesa, proferendo, tramite “post” pubblicati sulla propria pagina Facebook, frasi offensive;

 

A.C.D. TUSCAR, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per il descritto comportamento ascrivibile al Sig. Claudio BERNI nella propria ricordata qualità, all’epoca dei fatti, di tesserato quale Dirigente accompagnatore della A.C.D. TUSCAR;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio BERNI e dal Sig. Fulvio Rondini, in qualità di Presidente, per conto della società A.C.D. TUSCAR;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Claudio BERNI e di Euro 600,00 di ammenda per la società A.C.D. TUSCAR;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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