F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 101/AA del 21/12/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FORTI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 395 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Federico FORTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FEDERICO FORTI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. CALCIO DEL DUCA RIBELLE, in violazione dell’art. 1 bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione di una gara del Campionato Promozione (CR Emilia Romagna) disputata dalla A.S.D. DEL DUCA RIBELLE in data 01 novembre 2017, gravemente leso l’onore, il prestigio e la reputazione dell’Arbitro che ebbe a dirigere tale incontro, nonché, per l’effetto e di riflesso, più in generale quelli propri dell’Istituzione Arbitrale nel suo complesso intesa, proferendo frasi lesive della reputazione della classe arbitrale rilasciate a mezzo social network;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Federico FORTI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Federico FORTI, da scontarsi nella corrente stagione sportiva a decorrere dal termine di eventuali ulteriori squalifiche in essere;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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