F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 106/AA del 08/01/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BERTAZZONI – MAZZALI – PINI – SAGRISTANO – COSTA – GALLI – AS REGGIOLO ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 181 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Adone BERTAZZONI, Ivo MAZZALI, Massimo PINI, Luca SAGRISTANO, Cesare COSTA, Andrea GALLI e della società U.S. REGGIOLO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ADONE BERTAZZONI, Presidente Società US REGGIOLO ADS, in violazione dell’art. 1bis comma 1, e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori GALLI Andrea e COSTA Cesare e a far sottoporre i medesimi agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dei medesimi, sapendoli in posizione irregolare, nel corso delle seguenti gare del Campionato 2016/17 Allievi Regionali Giovanissimi Girone C: CAVEZZO – REGGIOLO del 2.1.2917; CORREGGESE – REGGIOLO del 15.1.2017; REGGIOLO – PARADIGNA del 22.1.2017; ARSENAL – REGGIOLO del 29.1.2017; REGGIOLO – FORMIGINE del 5.2.2017; REGGIOLO – CAVEZZO del 12.2.2017; UNITED CARPI – REGGOLO del 19.2.2017; REGGIOLO – CORREGGESE del 5.3.2017; PARADIGNA – REGGIOLO del 12.3.2017; REGGIOLO – ARSENAL del 19.3.2017; REGGIOLO - CARPI UNITED del 9.4.2017;

 

IVO MAZZALI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società US REGGIOLO ADS, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: REGGIOLO – PARADIGNA del 22.1.2017; ARSENAL – REGGIOLO del 29.1.2017; REGGIOLO – FORMIGINE del 5.2.2017; REGGIOLO – CAVEZZO del 12.2.2017; REGGIOLO - SAN MICHELE SASSUOLO del 26.2.2017; REGGIOLO - CORREGGESE del 5.3.2017; REGGIOLO – CARPI UNITED del 9.4.2017, valevoli per il Campionato Allievi Regionali Girone C, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori COSTA Cesare e GALLI Andrea, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione della regolare posizione dei calciatori stessi consegnate ai Direttori di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

MASSIMO PINI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società US REGGIOLO ADS, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: CAVEZZO – REGGIOLO del 2.1.2017; CORREGGESE – REGGIOLO del 15.1.2017; PARADIGNA

– REGGIOLO del 12.3.2017 e REGGIOLO - ARSENAL del 19.3.2017, valevoli per il Campionato Allievi Regionali Girone C, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori COSTA Cesare e GALLI Andrea, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione della regolare posizione dei calciatori stessi consegnate ai Direttori di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

LUCA SAGRISTANO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società US REGGIOLO ADS, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara UNITED CARPI – REGGIOLO del 19.2.2017, valevole per il Campionato Allievi Regionali Girone C, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori COSTA Cesare e GALLI Andrea, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione della regolare posizione dei calciatori stessi consegnate al Direttore di Gara, consentendo così che i medesimi partecipassero alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

CESARE COSTA, Società US REGGIOLO ADS, in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver disputato le gare: CAVEZZO – REGGIOLO del 2.1.2917; CORREGGESE – REGGIOLO del 15.1.2017; REGGIOLO – PARADIGNA del 22.1.2017; ARSENAL – REGGIOLO del 29.1.2017; REGGIOLO – FORMIGINE del 5.2.2017; REGGIOLO – CAVEZZO del 12.2.2017; UNITED CARPI – REGGOLO del 19.2.2017; REGGIOLO – SAN MICHELE SASSUOLO del 26.2.2017; REGGIOLO – CORREGGESE del 5.3.2017; PARADIGNA – REGGIOLO del 12.3.2017; REGGIOLO – ARSENAL del 19.3.2017; REGGIOLO - CARPI UNITED del 9.4.2017 valevoli per il Campionato Allievi Regionali Girone C, in posizione irregolare, in quanto non tesserato dalla Società US REGGIOLO ADS, nelle cui file ha partecipato alle gare, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

ANDREA GALLI, Società US REGGIOLO ADS, in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver disputato, le gare: CAVEZZO – REGGIOLO del 2.1.2917; CORREGGESE – REGGIOLO del 15.1.2017; REGGIOLO – PARADIGNA del 22.1.2017; ARSENAL – REGGIOLO del 29.1.2017; REGGIOLO – FORMIGINE del 5.2.2017; REGGIOLO – CAVEZZO del 12.2.2017; UNITED CARPI – REGGOLO del 19.2.2017; PARADIGNA – REGGIOLO del 12.3.2017; REGGIOLO – ARSENAL del 19.3.2017; REGGIOLO - CARPI UNITED del

9.4.2017 valevoli per il Campionato Allievi Regionali Girone C, in posizione irregolare, in quanto non tesserato dalla Società US REGGIOLO ADS, nelle cui file ha partecipato alle gare e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

U.S. REGGIOLO A.S.D., per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra menzionati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Adone BERTAZZONI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società U.S. REGGIOLO A.S.D., e dai Sig.ri Ivo MAZZALI, Massimo PINI, Luca SAGRISTANO, Cesare COSTA e Andrea GALLI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Adone BERTAZZONI, 30 giorni di inibizione per il Sig. Ivo MAZZALI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Massimo PINI, 10 giorni di inibizione per il Sig. Luca SAGRISTANO, 2 giornate di squalifica per il Sig. Cesare COSTA, 2 giornate di squalifica per il Sig. Andrea GALLI e di 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Allievi 2017/2018 più Euro 200,00 di ammenda per la società U.S. REGGIOLO A.S.D;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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