F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 108/AA del 08/01/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BASCIU – FABBRINI – ASD SANGIOVANNESE 1927

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa ai provvedimenti di conclusione delle indagini di  cui al procedimento n. 180 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea BASCIU, Francesco FABBRINI e della società A.S.D. SANGIOVANNESE 1927, aventi ad oggetto la seguente condotta:

 

ANDREA BASCIU, Dirigente della Società ASD Sangiovannese 1927 e sottoscrittore quale dirigente accompagnatore delle distinte gara relative all’incontro Terranova – ASD Sangiovannese 1927 del 29/01/2017, valevole per il campionato giovanissimi B, la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore minore Bullari Andrea, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

FRANCESCO FABBRINI, Dirigente della Società ASD Sangiovannese 1927 e sottoscrittore quale dirigente accompagnatore delle distinte gara relative all’incontro Polisportiva Bucinese - ASD Sangiovannese 1927 del 25/02/2017, valevole per il campionato giovanissimi B, la violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore minore Bullari Andrea, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. SANGIOVANNESE 1927, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, nel cui interesse al momento della commissione dei fatti espletavano l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea BASCIU, Francesco FABBRINI e Giovanni SERAFINI, in qualità di presidente, per conto della società A.S.D. SANGIOVANNESE 1927;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Andrea BASCIU, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Francesco FABBRINI, di € 200,00 di ammenda e 2 punti di penalizzazione da scontarsi dalla squadra giovanissimi B per la società A.S.D. SANGIOVANNESE 1927;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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