F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 111/AA del 08/01/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FERRARIS – ASD CASAL TORRACCIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 353 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Simone FERRARIS e della società A.S.D. CASAL TORRACCIA ROMA FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SIMONE FERRARIS, all’epoca dei fatti Allenatore della società A.S.D. CASAL TORRACCIA, in violazione dell’art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, ovvero del dovere fatto a ciascun soggetto dell’Ordinamento federale di comportarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva secondo i principi di lealtà, probità e correttezza, per aver, a margine e in sede di commento di quanto pubblicato sul C.U. CRL Calcio A5 n. 333 del 28.04.17 alla voce decisioni del Giudice Sportivo, in merito alla dichiarata inammissibilità per tardività del reclamo proposto dalla POLISPORTIVA VIGOR PERCONTI al fine di veder invalidato il risultato della gara ASD HISTORY ROMA 3Z 1983 / VIGOR PERCONTI valevole per il campionato C5 Under 21 CR Lazio stagione sportiva 2016/17, gravemente leso il prestigio e il decoro della società A.S.D. HISTORY ROMA 3Z 1983 e di riflesso quelli propri di tutte le componenti di quest’ultima (dirigenti, staff tecnico e calciatori) proferendo frasi ed espressioni offensive, in un post apparso sul proprio profilo Facebook;

 

A.S.D. CASAL TORRACCIA ROMA FUTSAL, per responsabilità oggettiva, ex artt. 4 comma 2 e 5 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto sopra menzionato al momento di commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Simone FERRARIS e dal Sig. Angelo Iezzi, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CASAL TORRACCIA ROMA FUTSAL;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 10 giorni di squalifica per il Sig. Simone FERRARIS e di Euro 200,00 di ammenda per la società A.S.D. CASAL TORRACCIA ROMA FUTSAL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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