F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 112/AA del 08/01/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DELLA ROCCA – COLAPS – ASD OASI SANFELICIANA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 294 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Carmine COLAPS e Fiorenzo DELLA ROCCA, e della società A.S.D. OASI SANFELICIANA, aventi ad oggetto la seguente condotta:

 

CARMINE COLAPS, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di dirigente accompagnatore della società A.S.D. OASI SANFELICIANA, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. OASI SANFELICIANA in occasione della gara, valevole per il Campionato 2016-2017 Juniores Regionali/Girone B, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore PICOZZI ANTONIO, A.S.D. Audax Cervinara - A.S.D. Oasi Sanfeliciana del 10.10.2016;

 

FIORENZO DELLA ROCCA, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società A.S.D. OASI SANFELICIANA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore PICOZZI ANTONIO e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella gara A.S.D. Audax Cervinara - A.S.D. Oasi Sanfeliciana del 10.10.2016, valevole per il campionato 2016-2017 Juniores Regionali/Girone B;

 

A.S.D. OASI SANFELICIANA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i citati tesserati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata ;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Carmine COLAPS e dal Sig. Fiorenzo DELLA ROCCA in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. OASI SANFELICIANA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Carmine COLAPS, 2 mesi di inibizione per il Sig. Fiorenzo DELLA ROCCA e di € 200,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. OASI SANFELICIANA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it