F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 115/AA del 22/01/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MEGNA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 519 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Rolando MEGNA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROLANDO MEGNA, all’epoca dei fatti Allenatore Dilettante tesserato per la società

F.C.D. ROMBOLIESE, in violazione degli artt. 1 bis co. 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, nel corso di un’intervista rilasciata ad una trasmissione radiofonica, in sede di commento di quanto occorso in occasione di una gara disputata dalla F.C.D. ROMBOLIESE nell’ambito della propria partecipazione al Campionato Promozione (CR Calabria) stagione sportiva 2017/18, proferito frasi lesive dell’onore, del prestigio e della reputazione dell’arbitro che ebbe a dirigere quella gara, nonché per l’effetto e di riflesso, più in generale quelli propri dell’Istituzione Arbitrale intesa nel suo complesso;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rolando MEGNA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di squalifica per il Sig. Rolando MEGNA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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