F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 117/AA del 26/01/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BRUNO – FORTE – ASD ROTONDA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 221 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco Giuseppe BRUNO, Antonio FORTE, e della società A.S.D. ROTONDA CALCIO, aventi ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNO, Presidente Onorario della A.S.D. Rotonda Calcio, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver posto in essere in occasione della gara A.S.D. Rotonda Calcio – A.S.D. Sporting Pignola disputata a Rotonda (PZ) il 05/02/2017 - valevole per il campionato di Promozione – un comportamento violativo alla normativa federale e dei principi di lealtà e probità a cui devono attenersi tutti i tesserati;

 

ANTONIO FORTE, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D. Rotonda Calcio, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, per aver consentito o comunque per non aver impedito al Sig. Francesco Giuseppe Bruno, Presidente onorario e nell’occasione dirigente accompagnatore, di porre in essere un comportamento violativo alla normativa federale e dei principi di lealtà e probità a cui devono attenersi tutti i tesserati;

 

A.S.D. ROTONDA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 62 comma 1 e 2 delle N.O.I.F., nonché per la violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 12, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dai propri tesserati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco Giuseppe BRUNO e dal Sig. Antonio FORTE in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ROTONDA CALCIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 mesi e 10 giorni di squalifica per il Sig. Francesco Giuseppe BRUNO, 2 mesi di squalifica per il Sig. Antonio FORTE e di € 600,00 di ammenda per la società A.S.D. ROTONDA CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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