F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 118/AA del 26/01/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GRECO – DE ANGELIS – FIERRO – DE LISA – ASD CERASO UNITED

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 317  pf  17/18  adottato  nei  confronti  dei  Sig.ri  Antonio GRECO, Gabriele DE ANGELIS, Carmelo FIERRO, Aniello DE LISA e della società A.S.D. CERASO UNITED, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO GRECO, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. CERASO UNITED, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore DE LISE Aniello, di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nelle gare A.S.D. Ceraso United - A.S.D. Polisportiva Marina 1977 del 08/02/2017 e A.C.D. Caprioli - A.S.D. Ceraso United del 05/02/2017 entrambe valevoli per il campionato Terza Categoria Salerno - organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Campania;

 

GABRIELE DE ANGELIS, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società

A.S.D. CERASO UNITED, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società nella gara A.C.D. Caprioli - A.S.D. Ceraso United del 05/02/2017 valevole per il campionato di Terza Categoria Salerno - organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Campania in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore DE LISA Aniello, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

CARMELO FIERRO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. CERASO UNITED, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale e agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società nella gara A.S.D. Ceraso United - A.S.D. Polisportiva Marina 1977 del 08/02/2017 valevole per il campionato di Terza Categoria Salerno - organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Campania in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore sig. DE LISA Aniello, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

ANIELLO DE LISA, all’epoca dei fatti calciatore, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alle gare A.S.D. Ceraso United - A.S.D. Polisportiva Marina 1977 del 08/02/2017 e A.C.D. Caprioli - A.S.D. Ceraso United del 05/02/2017 entrambe valevoli per il campionato Terza Categoria Salerno - organizzato dalla L.N.D. - Comitato Regionale Campania nelle file della società A.S.D. CERASO UNITED, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. CERASO UNITED, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente, al suo Dirigente nonché al proprio calciatore, nel cui interesse gli avvisati al momento della commissione dei fatti svolgevano l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio GRECO in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società

A.S.D. CERASO UNITED, e dai Sig.ri Gabriele DE ANGELIS, Carmelo FIERRO e Aniello DE LISA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Antonio GRECO, 2 mesi di inibizione per il Sig. Gabriele DE ANGELIS, 2 mesi di inibizione per il Sig. Carmelo FIERRO, 2 giornate di squalifica per il Sig. Aniello DE LISA e di Euro 235,00 di ammenda e 3 punti di penalizzazione per la società A.S.D. CERASO UNITED;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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