F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 119/AA del 26/01/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ZAFFIN – LIPIDO A. – KARIMI – LIPIDO G. – SEGAFREDO – MASSACESI – U.S

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 185 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Sandro ZAFFIN, Angelo LIPIDO, Dardashiti Esmael KARIMI, Gaetano LIPIDO, Ivo SEGAFREDO, Maurizio MASSACESI e della società U.S. ARCELLA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SANDRO ZAFFIN, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società U.S. ARCELLA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica nonché dal paragrafo 1.1.a. “Norme regolamentari dell'attività di base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di base-categoria Allievi” del Comunicato Ufficiale

N. 1 del 1° luglio 2016 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver impiegato il calciatore LIPIDO ANGELO, tesserato per la categoria Giovanissimi con la Società Arcella, in 14 gare valevoli per il Campionato Allievi Provinciale di Padova, stagione sportiva 2016/2017, sebbene lo stesso non avesse ancora compiuto l'età minima consentita per detta categoria, ossia non avesse ancora compiuto il 14° anno di età;

 

ANGELO LIPIDO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. ARCELLA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica nonché dal paragrafo

1.1.a. “Norme regolamentari dell'attività di base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di base-categoria Allievi” del Comunicato Ufficiale N. 1 del 1° luglio 2016 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver partecipato, benché tesserato per la categoria Giovanissimi con la Società Arcella, a 14 gare valevoli per il Campionato Allievi Provinciale di Padova, stagione sportiva 2016/2017, sebbene non avesse ancora compiuto l'età minima consentita per detta categoria, ossia non avesse ancora compiuto il 14° anno di età;

 

DARDASHITI ESMAEL KARIMI, all’epoca dei fatti Dirigente  Accompagnatore Ufficiale della Società ARCELLA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. e dell’art. 23 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica nonché dal paragrafo

1.1.a. “Norme regolamentari dell'attività di base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di base-categoria Allievi” del Comunicato Ufficiale N. 1 del 1° luglio 2016 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 9 gare valevoli per il Campionato Allievi Provinciale di Padova, stagione sportiva 2016/2017, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non aveva ancora compiuto il 14° anno di età, il calciatore LIPIDO ANGELO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare sebbene non ne avesse titolo;

 

GAETANO LIPIDO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ARCELLA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. e dell’ art. 23 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica nonché dal paragrafo 1.1.a. “Norme regolamentari dell'attività di base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di base-categoria Allievi” del Comunicato Ufficiale N. 1 del 1° luglio 2016 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 2 gare valevoli per il Campionato Allievi Provinciale di Padova, stagione sportiva 2016/2017, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non aveva ancora compiuto il 14° anno di età, il calciatore LIPIDO ANGELO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare sebbene non ne avesse titolo;

 

IVO SEGAFREDO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ARCELLA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. e dell’art. 23 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica nonché dal paragrafo 1.1.a. “Norme regolamentari dell'attività di base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di base-categoria Allievi” del Comunicato Ufficiale N. 1 del 1° luglio 2016 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 2 gare valevoli per il Campionato Allievi Provinciale di Padova, stagione sportiva 2016/2017, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non aveva ancora compiuto il 14° anno di età, il calciatore LIPIDO ANGELO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle gare sebbene non ne avesse titolo;

 

MAURIZIO MASSACESI, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ARCELLA, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. e dell’art. 23 del Regolamento del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica nonché dal paragrafo 1.1.a. “Norme regolamentari dell'attività di base-limiti di età per la partecipazione dei calciatori all'attività di base-categoria Allievi” del Comunicato Ufficiale N. 1 del 1° luglio 2016 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione di 1 gara valevoli per il Campionato Allievi Provinciale di Padova, stagione sportiva 2016/2017, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non aveva ancora compiuto il 14° anno di età, il calciatore LIPIDO ANGELO, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare posizione del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara sebbene non ne avesse titolo;

 

U.S. ARCELLA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti i soggetti avvisati e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata, ai sensi dell’art. 1 bis, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sandro ZAFFIN, in proprio e in qualità di Presidente della società U.S. ARCELLA, Angelo LIPIDO, Dardashiti Esmael KARIMI, Gaetano LIPIDO, Ivo SEGAFREDO e Maurizio MASSACESI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 50 giorni di inibizione per il Sig. Sandro ZAFFIN, di 2 giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Angelo LIPIDO, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Dardashiti Esmael KARIMI, di 10 giorni di inibizione per il Sig. Gaetano LIPIDO, di 7 giorni di inibizione per il Sig. Ivo SEGAFREDO, di 7 giorni di inibizione per il Sig. Maurizio MASSACESI, di 3 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato Allievi Provinciali di Padova, stagione sportiva 2017/2018 e € 200,00 di ammenda per la società U.S. ARCELLA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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