F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 122/AA del 07/02/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROSSI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 341 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Fabio ROSSI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FABIO ROSSI, Presidente della società Usd Paganico nella stagione 2016/2017, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; 39, 43, commi 1 e 6 e 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Rodriguez Bonifaci Delvis Luis e di far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso della gara Usd Paganico – Castiglionese del 22/10/2016, valevole per il campionato juniores, e per aver, inoltre, svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della Usd Paganico in occasione della gara Usd Paganico – Castiglionese del 22/10/2016, valevole per il campionato juniores, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Rodriguez Bonifaci Delvis Luis, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio ROSSI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Fabio ROSSI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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