F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 129/AA del 12/02/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CAPALBO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 251 pf 17/18 adottato nei confronti della Sig.ra Luigina CAPALBO, avente ad oggetto la seguente condotta:
LUIGINA CAPALBO, in violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 92 delle NOIF, per essere venuta meno ai principi di lealtà, correttezza e probità nel rapporto conseguente al proprio tesseramento per la stagione sportiva 2016-2017 con la ASD Woman Napoli C/5, in ragione dell’accertato abbandono della propria squadra a partire dal 5.12.2016 sino al termine della stagione sportiva, nonostante le formali convocazioni disposte a mezzo telegramma in data 16.12.2016 e 16.02.2017, in assenza di idonea giustificazione che ne rappresentasse un legittimo impedimento, con l’aggravante di aver preteso, attraverso il ricorso alla Commissione Accordi Economici – Lega Nazionale Dilettanti, il rispetto dell’intero accordo economico sottoscritto con la ASD Woman Napoli C/5;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Luigina CAPALBO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 giornate di squalifica in Campionato per la Sig.ra Luigina CAPALBO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.