F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 133/AA del 15/02/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PETRILLI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 158 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Michele PETRILLI, avente ad oggetto la seguente condotta:
MICHELE PETRILLI, all’epoca dei fatti non tesserato per la società U.S. Arsenal, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dagli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dal C.U. n. 84 della L.N.D. – S.S. 2016/2017, lettere b) e c), per avere prestato di fatto, nel corso della stagione sportiva 2016/2017, l’attività di allenatore della categoria Regionale Giovanissimi della Società U.S. Arsenal in assenza di tesseramento presso il Settore Tecnico F.I.G.C.;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele PETRILLI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 giorni di squalifica per il Sig. Michele PETRILLI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.