F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 134/AA del 16/02/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALTEMURA – BICICCHI – IVO – ASD CGC CAPEZZANO PIANORE 1959

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 325 pf 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe ALTEMURA, Alessandro BICICCHI, Ivo COLI e della società A.S.D. C.G.C. CAPEZZANO PIANORE 1959, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIUSEPPE ALTEMURA, Dirigente della Società Asd Cgc Capezzano Pianore 1959, per aver sottoscritto, quale dirigente accompagnatore, le distinte gara relative agli incontri; Asd Capezzano – Navacchio Zambra del 15/01/2017, Asd Capezzano – Taucalcio del 22/01/2017, Asd Capezzano – Sporting Cecina del 19/02/2017, Asd Capezzano – Floria 2000 del 05/03/2017, Asd Capezzano – S. Michele Cattolica Virtus del 12/03/2017 e Asd Capezzano – Aquila Montevarchi 1902 del 26/03/2017, tutti valevoli per il campionato Giovanissimi Regionali 2002, in violazione dell’articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 40, comma 3, delle N.O.I.F., e per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore minore Frey Daniel Nicolas, attestando nelle relative distinte, la regolare posizione di tesseramento del calciatore stesso, consegnando, poi, le stesse al Direttore della Gara e consentendo, in tal modo, che il calciatore in questione partecipasse alle varie gare di cui sopra;

 

ALESSANDRO BICICCHI, Dirigente della Società Asd Cgc Capezzano Pianore 1959 per aver sottoscritto, quale dirigente accompagnatore, le distinte gara relative agli incontri: Lastrigiana - Asd Capezzano del 08/01/2017, Sestese – Asd Capezzano del 29/01/2017, Asd Capezzano – Scandicci 1908 del 05/02/2017, Sporting Arno – Asd Capezzano del 12/02/2017, Capostrada Belvedere – Asd Capezzano del 26/02/2017, Affrico – Asd Capezzano del 19/03/2017 e Olimpia Firenze – Asd Capezzano del 02/04/2017, tutti valevoli per il campionato Giovanissimi Regionali 2002, in violazione dell’articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 40, comma 3, delle N.O.I.F., e per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore minore Frey Daniel Nicolas, attestando nelle relative distinte, la regolare posizione di tesseramento del calciatore stesso, consegnando, poi, le stesse al Direttore della Gara e consentendo, in tal modo, che il calciatore in questione partecipasse alle varie gare di cui sopra;

 

IVO COLI, Presidente della Asd Cgc Capezzano Pianore 1959, nella stagione sportiva 2016/17, per aver omesso, nella sua qualità, sottoscrivendo l’atto di tesseramento, ogni necessaria e dovuta vigilanza inerente la regolarità del tesseramento del calciatore Frey Daniel Nicolas, all’epoca dei fatti minore degli anni 16, non residente da almeno sei mesi nella regione Toscana e, comunque, in assenza del parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica; il tutto in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F.;

 

A.S.D. C.G.C. CAPEZZANO PIANORE 1959, per responsabilità sia diretta che oggettiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti sopra indicati, al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Giuseppe ALTEMURA, Alessandro BICICCHI e dal Sig. Ivo COLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. C.G.C. CAPEZZANO PIANORE 1959;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe ALTEMURA, 27 giorni di inibizione per il Sig. Alessandro BICICCHI, 2 mesi di inibizione per il Sig. Ivo COLI e di € 400 di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società A.S.D. C.G.C. CAPEZZANO PIANORE 1959;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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