F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 136/AA del 16/02/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CORDEDDU

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 139 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Claudio CORDEDDU, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CLAUDIO CORDEDDU, allenatore all’epoca dei fatti della ASD Monastir Kosmoto per avere, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 15 del Codice di Giustizia Sportiva e all’art. 38 del Regolamento Settore Tecnico, eluso il vincolo di giustizia sportiva, presentando all’autorità giudiziaria ordinaria atto di querela, poi rimessa, nei confronti dei tesserati Michele PILI, Antonio PILI e Simone CALARESU, senza l’autorizzazione Federale e quindi in violazione dell’art. 30 c. 2 dello Statuto Federale;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio CORDEDDU;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica ed € 335,00 di ammenda per il Sig. Claudio CORDEDDU;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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