F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 138/AA del 19/02/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CIPRIANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1282 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Franco CIPRIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
FRANCO CIPRIANO, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società U.S. FRIGENTO A.S.D., per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore BIANCO EMANUELE e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nelle seguenti gare, valevoli per il Campionato Allievi Avellino: 1) U.S. Frigento A.S.D. – Polisportiva Dil. Lioni del 2.3.2015; 2) Pol. Calitri - U.S. Frigento A.S.D. del 9.3.2015;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Franco CIPRIANO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Franco CIPRIANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.