F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 143/AA del 02/03/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BALDUCCI-MAZZEI-ASD POLISPORTIVA PONZANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 337 pf 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea BALDUCCI, Francesco MAZZEI e della società POL. PONZANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANDREA BALDUCCI, all’epoca dei fatti Presidente della società Pol. Ponzano, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva e agli artt. 39 ,43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Umberto Bigazzi e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso della gara Pol. Ponzano-Esperia San Donnino del 08/04/2017 valevole per il campionato Juniores;

 

FRANCESCO MAZZEI, all’epoca dei fatti Dirigente della Società Pol. Ponzano e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore della distinta gara relativa all’incontro Pol. Ponzano- Esperia San Donnino del 08/04/2017 valevole per il campionato Juniores, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Umberto Bigazzi, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di  regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

POL. PONZANO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Andrea BALDUCCI, in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società POL. PONZANO e Francesco MAZZEO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Andrea BALDUCCI, 20 giorni di inibizione per il Sig. Francesco MAZZEO e di € 150 di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la società POL. PONZANO, da scontarsi dalla squadra Juniores;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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