F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 144/AA del 05/03/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SIRIGNANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 83 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig Ciro Oreste SIRIGNANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CIRO ORESTE SIRIGNANO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S. Martina Franca 1947 s.r.l.:

a.- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, e dell’art. 8, commi 6 e 11 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del disposto di cui all’art. 94, comma 1 lett. b), delle N.O.I.F., per avere pattuito con la società A.S. Martina Franca 1947 S.r.l. il pagamento di un compenso ulteriore, pari ad € 16.000,00, rispetto a quello previsto dall’accordo economico n. 1502P556 del 10.8.2015, regolarmente depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché per aver richiesto ed ottenuto, a garanzia del pagamento di tale importo, due assegni bancari a firma del presidente della società; il sig. Ciro Oreste Sirignano, poi, dopo aver ottenuto il pagamento dei compensi aggiuntivi soltanto nella misura di € 5.000,00 ha agito giudizialmente per l’ottenimento del saldo dell’importo pattuito;

b.- violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 3, comma 3.1, 5, commi 5.1 e 5.5, 6 e 7 del Regolamento dei Servizi di Procuratore Sportivo in vigore dall'1.4.2015, per essersi avvalso dell’opera di assistenza del sig. Michele Ruggiero, non inscritto nel registro dei Procuratori Sportivi della F.I.G.C., in occasione della stipulazione del contratto con la A.S. Martina Franca 1947 s.r.l. del 10.8.2015 senza aver sottoscritto con lo stesso un contratto di rappresentanza e consentendo che il medesimo ricevesse il compenso per l’attività svolta dall’appena citata società, così determinando anche una situazione di conflitto di interessi non previamente oggetto di consenso scritto;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ciro Oreste SIRIGNANO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di squalifica convertita in € 4.000,00 di ammenda per il Sig. Ciro Oreste SIRIGNANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it