F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 146/AA del 08/03/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VIANELLO – US PELLESTRINA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 216 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Mattia VIANELLO e della società U.S. PELLESTRINA, avente ad oggetto la seguente condotta:
MATTIA VIANELLO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società U.S. Pellestrina, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per essere venuto meno al dovere di comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, e, in particolare, per avere inviato, tramite il social network Facebook, al signor Lorenzo Rossi, arbitro della gara del 23.04.2017 Santangiolese – Pellestrina, valida per il Campionato play off di Terza Categoria, un messaggio privato dal tenore offensivo;
U.S. PELLESTRINA, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per l’operato del proprio tesserato signor Mattia Vianello;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mattia VIANELLO e dal Sig. Teresino Vianello per conto, in qualità di legale rappresentante, della società U.S. PELLESTRINA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Mattia VIANELLO e di € 100,00 di ammenda per la società U.S. PELLESTRINA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento i sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.